martedì 21 gennaio 2014

Il contratto di edizione

Il contratto di edizione.

Nel mondo dell'editoria, il contratto editoriale rappresenta il punto di incontro tra l'autore e l'editore, ne regola i rapporti (soprattutto economici) e fissa le rispettive obbligazioni e competenze. Esso dovrebbe essere il più semplice, chiaro ed esaustivo possibile, e ciò sia nell'interesse dell'autore che di quello dell'editore. Inutile dire che un atto stipulato in tal modo costituisce il primo passo per la costruzione di un rapporto di reciproca fiducia e stima, il che di solito significa anche che non ci saranno problemi o incomprensioni nel prosieguo. Dal punto di vista dell'autore che aspiri a veder pubblicata una sua opera, il contratto editoriale rappresenta un momento importantissimo, specie se aspira ad una pubblicazione cartacea.

Ad oggi in Italia vi è un numero enorme di case editrici, per lo più piccole o piccolissime: secondo il rapporto dell'AIE sullo stato dell'editoria italiana pubblicato ad ottobre 2013 (sulla scorta dei dati forniti dall'Agenzia ISBN)  riporta infatti che, a fine 2012, il loro numero ha raggiunto le 5.074 unità, con un incremento del +3% sull’anno precedente; tra queste, quelle che dichiarano di pubblicare almeno 10 titoli all’anno sono 1.326, in crescita del 4,5% sul 2011. Da notare come, a maggio 2013, solo 1.978 marchi editoriali producevano e-book. 

Dall'altra parte, un luogo comune afferma che in Italia ci sono più scrittori che lettori... e, in un certo senso, è abbastanza vero.

In questo variegato universo agli aspiranti scrittori vengono spesso proposti contratti di edizione dalle forme e dai contenuti più disparati. Si va dai contratti non onerosi a quelli con richiesta di contributo o di acquisto di un certo numero di copie, da quelli a edizione a quelli a termine, da documenti molto dettagliati e ricchi di righe in piccolo ad altri molto generici. Tutti questi, possano piacere oppure no, sono comunque potenzialmente legittimi e corretti, a patto che rispettino alcune semplici disposizioni di legge, che adesso andremo ad analizzare.



Cominciamo con il dire che il contratto di edizione è regolamentato dalla legge sul diritto d'autore, e per la precisione dagli articoli 118-135 del Titolo III, Capo II, Sezione III della legge 22 aprile 1941 n. 633. Si tratta di soli diciotto articoli, per un totale di tre pagine A4, che OGNI aspirante pubblicando dovrebbe leggersi attentamente prima di firmare qualsiasi tipo di accordo editoriale. Come vedremo nel seguito, vi sono alcuni elementi che devono assolutamente essere riportati nel contratto pena la sua nullità. Va poi ricordato come, a termini di legge, il contratto proposto dall'editore è rinegoziabile dalla praticamente in ogni aspetto, fatta salva la ragionevolezza delle proprie pretese e la disponibilità e la correttezza dell'editore.

Mettendoci adesso nei panni di un esordiente a cui, dopo aver mandato il suo manoscritto a un casa editrice, viene fatta una proposta editoriale. Normalmente questa prima proposta sarà limitata nel tempo e riporterà delle clausole standard. Le cose più importanti che dovrà tenere a mente prima di decidere se firmare o meno sono, in sintesi, le seguenti:

  • Il contratto di edizione è, secondo l'art. 118 della legge 633/41, "il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno." Ecco quindi che l'eventuale richiesta di denaro per la pubblicazione dell'opera configura l'atto come qualcosa di diverso da un contratto di edizione. Molte case editrici cosiddette "a pagamento" cercano di bypassare questo aspetto considerando la somma richiesta come un mero contributo o una parziale copertura di servizi aggiuntivi quali quelli di editing e così via;
  • ai sensi dell'art. 119, "Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. [...]" Inoltre, "Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici." Essere coscienti di quali diritti si cedono e quali no è un aspetto da non sottovalutare assolutamente;
  • l'art. 122 configura due possibili tipologie di contratto: il contratto "per edizione" e il contratto "a termine". Nel primo caso l'autore cede all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni di un'opera entro un prestabilito periodo temporale, con ampia discrezionalità sulla durata di tale periodo e sul numero di edizioni e di copie per edizione. Se nulla viene indicato il contratto si intende riferito d una sola edizione con tiratura massima di duemila esemplari nell'arco di vent'anni. Nel caso invece del contratto "a termine" (che poi è quello che solitamente viene proposto agli esordienti), l'autore "conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo." Ricordate bene: se manca l'indicazione del numero di copie per edizione e/o della durata contrattuale, state firmando un foglio di carta qualsiasi senza valore di contratto di edizione;
  • ai sensi dell'art. 125, "l'autore è obbligato: 1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;  2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.";
  • ai sensi dell'art. 126, "l'editore è obbligato: 1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.";
  • secondo l'art. 127, "la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera. In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. [...] E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito." Attenzione quindi alle clausole relative ai tempi di pubblicazione della vostra opera, tenendo a mente anche che, ai sensi del successivo art. 128, "se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.";
  • ai sensi dell'art. 130, "Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. [...] Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute." In tema di rendicontazione, la legge prevede che essa possa avvenire anche solo con cadenza annuale. Starà alla disponibilità e all'organizzazione dell'editore garantire scadenze più ravvicinate;
  • ricordate che, ai sensi dell'art. 131, "Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore.", ma che, "Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.". Ovviamente per un esordiente sarà ben difficile potersi opporre alle scelte dell'editore in questo campo, a meno di rinunciare a parte dei suoi guadagni;
  • secondo l'art. 132, "L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda.";
  • nel caso le vendite dell'opera al prezzo stabilito siano troppo esigue, l'editore "prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero." (art. 133).

Spero queste prime nozioni vi possano tornare utili. Mi riservo comunque di esaminare più nel dettaglio la normativa sul diritto d'autore e sul contratto di edizione, magari con qualche esempio pratico, in un prossimo post.

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